Con deliberazione 6 luglio 2009, ARG/Gas 88/09, come modificata dalla deliberazione ARG/Com 113/09, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ha approvato le «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati,
Hanno diritto al bonus sociale, per una sola abitazione di residenza, le famiglie con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro. Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.
Con deliberazione 6 luglio 2009, ARG/Gas 88/09, come modificata dalla deliberazione ARG/Com 113/09, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ha approvato le «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati,
Hanno diritto al bonus sociale, per una sola abitazione di residenza, le famiglie con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro. Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.
Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.
Il valore del bonus gas sarà differenziato: (i) per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche); (ii) per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento); (iii) per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.
Coloro che ritengono di avere diritto al bonus sociale, per l’anno 2009 dovranno presentare domanda a questo comune entro il 30 aprile 2010, esclusivamente sull’apposito modello gratuitamente disponibile presso ufficio URP (051/6700811) ;
i moduli sono reperibili anche sul sito internet http://www.autorita.energia.it
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Attestazione ISEE (in relazione al disagio economico) se non già presentata per altre agevolazioni;
Copia fotostatica del documento di identità.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi (1° gennaio – 31 dicembre 2009). Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico .
Ultimo Aggiornamento: 03/02/2010